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Aree di attività · Esecuzioni e opposizioni

Esecuzioni forzate e opposizioni

Un decreto ingiuntivo, un atto di precetto, un pignoramento: atti che impongono di agire in pochi giorni. E, dall'altra parte, un titolo ottenuto che va trasformato in denaro. Assisto chi subisce l'esecuzione e chi deve farla valere.

Ha ricevuto un atto? Da dove cominciare

Nell'esecuzione forzata e nelle opposizioni i termini sono perentori: decorrono dalla notifica e, una volta scaduti, il rimedio non è più esperibile. Prima di ogni altra valutazione occorre stabilire che atto è e quando è stato notificato.

  1. Cerchi la data di notifica. È riportata sull'atto, nella relata dell'ufficiale giudiziario o nella ricevuta di consegna se la notifica è avvenuta a mezzo di posta elettronica certificata. È il giorno da cui si conta.
  2. Identifichi l'atto. Decreto ingiuntivo, atto di precetto, atto di pignoramento, ordinanza-ingiunzione o verbale di accertamento: a ciascuno corrispondono rimedi e termini diversi, indicati nei paragrafi che seguono.
  3. Non attenda. I termini più brevi sono di venti giorni; alcuni sono ancora più stretti. Il tempo utile va impiegato per esaminare l'atto, non per decidere se chiedere assistenza.
  4. Conservi la busta e tutti gli allegati. Anche i vizi della notificazione possono rilevare, e si accertano su quei documenti.

Se il termine è prossimo alla scadenza, il telefono è preferibile alla posta elettronica: 0861 1886417.

Ho ricevuto un decreto ingiuntivo: quanto tempo ho?

Il decreto ingiuntivo notificato si oppone entro 40 giorni dalla notifica (art. 645 c.p.c.). Decorso il termine, il decreto diventa definitivo ed esecutivo: il creditore può procedere direttamente al pignoramento. L'opposizione introduce un giudizio ordinario in cui il credito va provato per intero; se il decreto è già provvisoriamente esecutivo, si può chiedere al giudice la sospensione per gravi motivi.

Il quarantesimo giorno è un termine perentorio: l'opposizione tardiva è inammissibile, salvi i casi eccezionali previsti dalla legge.

Quando il decreto è stato chiesto nei confronti di un consumatore, va verificata anche la competenza territoriale: nei contratti del consumatore il giudice competente è inderogabilmente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Le tutele del consumatore →

Atto di precetto e pignoramento: come si reagisce

Chi riceve un atto di precetto o un pignoramento dispone di termini strettissimi per reagire. Il codice di rito distingue l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), con cui si contesta il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata — ad esempio per pagamento già avvenuto, prescrizione o inesistenza del titolo — dall'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), con cui si fanno valere i vizi formali del titolo, del precetto o dei singoli atti, nel termine perentorio di 20 giorni. Nei casi previsti, il giudice può sospendere l'esecuzione in presenza di gravi motivi: anche l'istanza di sospensione richiede tempestività.

Nell'esecuzione forzata il rimedio proposto fuori termine è, di regola, inammissibile: l'atto notificato va esaminato nei giorni immediatamente successivi alla notifica.

Stipendio, pensione e conto corrente pignorati

Stipendi e pensioni sono pignorabili solo entro i limiti fissati dalla legge, con una quota che resta comunque intangibile; la violazione di questi limiti si fa valere davanti al giudice dell'esecuzione. Per il conto corrente valgono regole proprie, diverse a seconda che vi siano accreditati stipendio o pensione: anche qui l'esame del pignoramento notificato deve essere immediato.

La conversione del pignoramento

Il debitore può chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), sostituendo ai beni pignorati una somma di denaro, con possibilità di rateizzazione alle condizioni di legge. È lo strumento con cui si evita la vendita forzata dei beni — l'abitazione, in particolare — quando il debito è in tutto o in parte affrontabile.

Per chi deve incassare: dal titolo all'esecuzione

Ottenuto un titolo esecutivo — sentenza, decreto ingiuntivo definitivo, cambiale o assegno protestato — il credito va fatto valere: notifica del precetto, scelta del pignoramento più efficace (mobiliare, presso terzi su stipendio o conto corrente, immobiliare), intervento nelle esecuzioni già avviate da altri creditori, fino all'assegnazione delle somme o alla vendita. La scelta dello strumento dipende da ciò che si sa del debitore: valuto prima le ricerche patrimoniali disponibili.

Sanzioni amministrative

Verbali di accertamento e ordinanze-ingiunzione — sanzioni stradali comprese — sono opponibili davanti all'autorità giudiziaria secondo i riti disciplinati dal d.lgs. n. 150/2011. I termini variano a seconda del tipo di atto e del rimedio prescelto, e sono in ogni caso brevi: la data di notifica è il dato da cui muovere.

Come procedo

Per chi subisce l'esecuzione: verifica immediata dell'atto notificato e dei termini, individuazione del rimedio esperibile, eventuale istanza di sospensione. Per il creditore: esame del titolo, ricerche patrimoniali, scelta dello strumento esecutivo e cura della procedura fino all'assegnazione.

Rappresentare il caso allo Studio

Il caso può essere rappresentato per posta elettronica, in forma sintetica: parti coinvolte, oggetto della controversia, l'atto ricevuto o notificato con la data di notifica, il titolo (sentenza, decreto, cambiale), i documenti disponibili. L'esame preliminare non comporta oneri e serve a verificare l'insussistenza di conflitto di interessi.

Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale e non costituiscono parere professionale. La comunicazione allo Studio non interrompe né sospende i termini di legge.