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Aree di attività · Diritto civile

Diritto civile e risarcimento del danno

Contratti, crediti insoluti, locazioni, condominio, responsabilità e danno, esecuzioni forzate e opposizioni: gran parte dei casi civili si imposta — e spesso si risolve — prima del giudizio.

La fase stragiudiziale

La diffida e la trattativa sono il primo strumento di tutela: una lettera di diffida redatta con precisione costituisce in mora la controparte, interrompe la prescrizione e apre un confronto che, in una parte significativa dei casi, conduce a una definizione senza giudizio, con tempi e oneri sensibilmente inferiori.

Un caso ben impostato in sede stragiudiziale è anche un caso pronto per il giudizio, se la trattativa non approda a un risultato adeguato.

Condizioni di procedibilità

Per numerose materie la legge subordina l'accesso al giudice al previo esperimento di una procedura di composizione:

  • la mediazione obbligatoria (d.lgs. n. 28/2010), prevista, fra l'altro, per condominio, diritti reali, locazione, comodato, successioni, contratti bancari, finanziari e assicurativi;
  • la negoziazione assistita, richiesta in particolare per le domande di pagamento entro determinati importi e per il risarcimento del danno da circolazione stradale.

L'omissione di questi passaggi rende la domanda improcedibile: la scelta e la conduzione della procedura corretta fanno parte dell'impostazione del caso.

Recupero crediti

Quando il credito è fondato su prova scritta, lo strumento tipico è il ricorso per decreto ingiuntivo (art. 633 ss. c.p.c.): il giudice ingiunge il pagamento senza previo contraddittorio, e nei casi previsti dalla legge il decreto è munito di provvisoria esecutorietà, che consente di procedere a esecuzione forzata senza attendere l'esito dell'eventuale opposizione. In difetto di opposizione nei termini, il decreto diviene definitivo.

Ottenuto il titolo esecutivo — decreto ingiuntivo, sentenza o titolo stragiudiziale previsto dalla legge — lo Studio assiste il creditore nell'intero percorso dell'esecuzione: notifica di titolo e precetto, ricerca telematica dei beni da pignorare, pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi, fino all'assegnazione o alla distribuzione del ricavato.

Locazioni e condominio

Per la morosità del conduttore l'ordinamento prevede il procedimento di intimazione di sfratto, che consente di ottenere in tempi contenuti la risoluzione del contratto, il rilascio dell'immobile e l'ingiunzione per i canoni scaduti. In materia condominiale, l'impugnazione delle delibere assembleari è soggetta a termini brevi — trenta giorni per le delibere annullabili, decorrenti dalla deliberazione per i dissenzienti e gli astenuti, dalla comunicazione per gli assenti — oltre che alla condizione di procedibilità della mediazione.

Responsabilità e risarcimento del danno

La responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) sorge dall'inadempimento di un'obbligazione; quella extracontrattuale (art. 2043 c.c.) dal fatto illecito che cagiona ad altri un danno ingiusto. In entrambi i casi il risarcimento copre il danno alle cose e il danno alla persona, nelle componenti patrimoniali e non patrimoniali, secondo i criteri di legge e quelli elaborati dalla giurisprudenza. La prova del danno — documentazione sanitaria, di spesa, testimoniale — va costruita per tempo.

Esecuzioni forzate e opposizioni

Chi riceve un atto di precetto o un pignoramento dispone di termini strettissimi per reagire. Il codice di rito distingue l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), con cui si contesta il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata — ad esempio per pagamento già avvenuto, prescrizione o inesistenza del titolo — dall'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), con cui si fanno valere i vizi formali del titolo, del precetto o dei singoli atti, nel termine perentorio di 20 giorni. Il decreto ingiuntivo notificato si oppone entro 40 giorni (art. 645 c.p.c.). Nei casi previsti, il giudice può sospendere l'esecuzione in presenza di gravi motivi: anche l'istanza di sospensione richiede tempestività.

Stipendi e pensioni non sono pignorabili per intero: la legge fissa limiti la cui violazione può essere fatta valere. Il debitore può inoltre chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), sostituendo ai beni pignorati una somma di denaro, con possibilità di rateizzazione alle condizioni di legge.

Nell'esecuzione forzata il rimedio proposto fuori termine è, di regola, inammissibile: l'atto notificato va esaminato nei giorni immediatamente successivi alla notifica.

Sanzioni amministrative

Verbali di accertamento e ordinanze-ingiunzione — sanzioni stradali comprese — sono opponibili davanti all'autorità giudiziaria secondo i riti disciplinati dal d.lgs. n. 150/2011. I termini variano a seconda del tipo di atto e del rimedio prescelto, e sono in ogni caso brevi: la data di notifica è il dato da cui muovere.

Come procede lo Studio

Esame dei documenti e inquadramento giuridico del caso, diffida e trattativa, esperimento delle condizioni di procedibilità e, ove necessario, giudizio, fino all'esecuzione del titolo ottenuto; per chi subisce l'esecuzione, verifica immediata dell'atto e dei termini e individuazione del rimedio esperibile.

Rappresentare il caso allo Studio

Il caso può essere rappresentato per posta elettronica, in forma sintetica: parti coinvolte, oggetto della controversia, documenti disponibili (contratti, fatture, corrispondenza), eventuali atti già ricevuti o notificati. L'esame preliminare non comporta oneri e serve a verificare l'insussistenza di conflitto di interessi.

Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale e non costituiscono parere professionale. La comunicazione allo Studio non interrompe né sospende i termini di legge.