A chi si rivolge questa pagina
Il contenuto interessa in particolare:
- chi ha riportato lesioni personali in un sinistro, quale conducente, trasportato, pedone o ciclista;
- i congiunti della vittima, nel caso di esito mortale;
- chi ha subito danni al solo veicolo e ha ricevuto un'offerta che ritiene incongrua, o non l'ha ricevuta affatto;
- chi si è visto opporre un concorso di colpa o un diniego di indennizzo;
- chi è stato a sua volta chiamato a rispondere del sinistro dalla controparte o dalla propria compagnia;
- chi ha subito il sinistro in Italia ma risiede altrove, anche all'estero.
Cosa fare subito dopo l'incidente
Alcuni accorgimenti nelle ore successive al sinistro incidono in modo diretto sulla possibilità di ottenere l'integrale risarcimento:
- compilare il modulo di constatazione amichevole (CAI) quando i conducenti concordano sulla dinamica; in caso di disaccordo, annotare targhe, generalità e compagnie assicurative;
- raccogliere i nominativi di eventuali testimoni presenti sul luogo;
- fotografare i veicoli, i luoghi e i segni sull'asfalto prima della rimozione dei mezzi;
- in caso di lesioni, anche lievi, farsi refertare al pronto soccorso nelle ore immediatamente successive: la documentazione sanitaria contestuale è il fondamento della prova del danno alla persona;
- conservare ogni documento di spesa: visite, farmaci, trasporti, riparazioni.
Come si chiede il risarcimento all'assicurazione
Il danneggiato inoltra richiesta scritta all'impresa di assicurazione mediante raccomandata o posta elettronica certificata. A seconda dei casi, la richiesta si rivolge alla compagnia del responsabile (art. 148 d.lgs. n. 209/2005, Codice delle assicurazioni) oppure alla propria, nella procedura di risarcimento diretto (art. 149 cod. ass.), applicabile ai sinistri fra due veicoli immatricolati in Italia senza responsabilità concorsuali complesse.
Dalla ricezione della richiesta completa, l'impresa è tenuta a formulare offerta motivata, o a comunicare i motivi del diniego, entro 60 giorni per i danni alle cose — ridotti a 30 se il modulo CAI è sottoscritto da entrambi i conducenti — ed entro 90 giorni per i danni alla persona.
L'offerta dell'assicurazione: conviene accettarla?
L'offerta dell'assicuratore è un atto di parte: la sua congruità va verificata prima di accettare. Per il danno alla persona la valutazione muove dall'accertamento medico-legale e dalle tabelle di legge per le lesioni di lieve entità (art. 139 cod. ass.), oltre che dai criteri elaborati dalla giurisprudenza per le voci ulteriori: invalidità permanente, inabilità temporanea, spese mediche sostenute e future, danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa.
La sottoscrizione di una quietanza a saldo chiude, di regola, ogni pretesa ulteriore. È il documento da non firmare prima di una verifica.
Entro quanto tempo va chiesto il risarcimento
Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni dal fatto (art. 2947, co. 2, c.c.). Quando il fatto costituisce reato — come nelle lesioni personali stradali — si applica il termine eventualmente più lungo previsto per il reato stesso. La richiesta scritta all'assicuratore interrompe la prescrizione; il tempo trascorso in trattativa non è illimitato, e conviene non attendere la soglia del termine per attivarsi.
Se l'offerta non è congrua
Quando la trattativa non conduce a un risultato adeguato, la pretesa si fa valere in giudizio, previo esperimento delle condizioni di procedibilità previste dalla legge. Nel processo il danno alla persona è accertato per mezzo di consulenza tecnica medico-legale disposta dal giudice.
Sinistri con esiti gravi o mortali
Per le lesioni di maggiore gravità la liquidazione segue i criteri dell'art. 138 cod. ass. e quelli elaborati dalla giurisprudenza: accanto al danno biologico rilevano la personalizzazione per le conseguenze specifiche del caso, le spese di assistenza sostenute e future e il danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità lavorativa.
Nel caso di esito mortale, ai congiunti spetta il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, oltre alle voci maturate dalla vittima e trasmesse agli eredi. Quando il fatto costituisce reato — omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.) — il danneggiato può costituirsi parte civile nel processo penale: il raccordo fra le due sedi è parte della strategia del caso, ed è trattato anche nella pagina di diritto penale.
Come procede lo Studio
Esame della documentazione e della dinamica, quantificazione del danno, costituzione in mora dell'assicuratore, gestione della trattativa e verifica di congruità dell'offerta; in difetto di offerta adeguata, giudizio.
Domande frequenti
La richiesta all'assicurazione posso presentarla da solo?
Sì: la legge non impone l'assistenza di un difensore nella fase stragiudiziale. La quantificazione del danno — in particolare di quello alla persona — e la valutazione di congruità dell'offerta richiedono però competenze tecniche: l'errore più frequente è accettare, senza verifica, una somma inferiore al dovuto.
L'assicurazione non risponde: cosa si può fare?
Decorsi i termini di legge senza offerta né motivato diniego, il danneggiato può agire in giudizio; l'inerzia dell'impresa rileva anche ai fini delle sanzioni previste dal Codice delle assicurazioni.
Il passeggero ha diritto al risarcimento?
Sì, sempre: il trasportato è risarcito dall'assicuratore del veicolo su cui viaggiava (art. 141 cod. ass.), a prescindere dalla responsabilità dei conducenti.
E se la controparte non è assicurata o non è stata identificata?
Interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo i presupposti e i limiti degli artt. 283 ss. cod. ass.