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Aree di attività · Diritto penale

Diritto penale

Il processo penale è scandito da termini brevi e, in gran parte, perentori: ogni fase — dalle indagini preliminari al giudizio — richiede scelte difensive da compiere entro scadenze precise.

Ha ricevuto un atto dall'autorità giudiziaria?

Nel procedimento penale il tempo è la variabile decisiva: alcuni atti aprono termini brevi entro i quali la difesa può intervenire, e le scelte compiute nella fase delle indagini condizionano tutto ciò che viene dopo.

  1. Guardi che atto è. Informazione di garanzia, invito a comparire, avviso di conclusione delle indagini, decreto di citazione a giudizio: ciascuno segna una fase diversa e consente attività difensive diverse.
  2. Verifichi la data di notifica. Dall'avviso di conclusione delle indagini previsto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale decorre un termine di venti giorni entro il quale la difesa può presentare memorie, depositare documenti, chiedere di essere interrogata e domandare nuove indagini.
  3. Non renda dichiarazioni prima di aver parlato con un difensore. È una facoltà, non un obbligo, e il momento in cui esercitarla va scelto conoscendo gli atti.
  4. Porti con sé tutto ciò che ha ricevuto, buste comprese: la regolarità delle notificazioni è essa stessa oggetto di verifica.

Quanto prima il difensore entra nella vicenda, tanto maggiori sono le scelte ancora disponibili. Per le urgenze: 0861 1886417.

Gli ambiti dell'assistenza

Presto assistenza, fra l'altro, nelle seguenti materie:

  • reati contro la persona: percosse, lesioni personali, minacce, ingiuria e diffamazione, atti persecutori;
  • reati contro il patrimonio: furto, appropriazione indebita, truffa, danneggiamento, ricettazione;
  • reati stradali: guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti (artt. 186 e 187 C.d.S.), lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.) e omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), anche nel raccordo con l'azione risarcitoria trattata nella pagina dei sinistri stradali;
  • stupefacenti: detenzione e cessione ai sensi del d.P.R. n. 309/1990, ipotesi di lieve entità, uso personale e conseguenze amministrative;
  • reati contro la famiglia: maltrattamenti contro familiari e conviventi, violazione degli obblighi di assistenza familiare;
  • misure cautelari e precautelari: assistenza nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, istanze di revoca o sostituzione della misura.

L'elenco è esemplificativo: la difesa è prestata in ogni stato e grado del procedimento, qualunque sia il titolo di reato, e la qualificazione del fatto spetta in ogni caso all'avvocato dopo l'esame degli atti.

Informazione di garanzia e avviso 415-bis: cosa significano e cosa fare

L'informazione di garanzia comunica alla persona sottoposta alle indagini l'esistenza di un procedimento penale a suo carico. Non è una condanna né un'accusa formalizzata: è, però, il segnale che occorre predisporre la difesa. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.) segna invece un passaggio decisivo: da quel momento decorre il termine di 20 giorni per esaminare gli atti, presentare memorie, produrre documenti e chiedere di essere interrogati.

La difesa più efficace si costruisce nelle indagini preliminari, non in udienza. Nominare subito un difensore di fiducia consente di esercitare facoltà che, decorsi i termini, non si recuperano.

I riti alternativi

Il codice di rito prevede percorsi alternativi al dibattimento, che possono comportare significative riduzioni di pena: il giudizio abbreviato (art. 438 c.p.p.), che definisce il processo allo stato degli atti con riduzione di un terzo della pena, e l'applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), il cosiddetto patteggiamento. La scelta del rito è una valutazione strategica da compiere con il difensore, sulla base degli atti di indagine ed entro termini processuali che, una volta decorsi, precludono l'accesso al rito.

La persona offesa dal reato

Chi ha subito un reato dispone di strumenti propri di tutela. Per i reati procedibili a querela, il termine per proporla è, di regola, di tre mesi dalla notizia del fatto (art. 124 c.p.): decorso il termine, la punibilità non può più essere richiesta. Nel processo, la persona offesa danneggiata dal reato può costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, direttamente in sede penale.

Come procedo

Esame degli atti disponibili e della posizione dell'assistito, nomina e accesso al fascicolo, individuazione della strategia difensiva — anche in punto di riti alternativi — e assistenza in ogni fase del procedimento; per la persona offesa, valutazione della querela e dell'azione risarcitoria.

Rappresentare il caso allo Studio

Nel processo penale i termini sono brevi e perentori: conviene rappresentare il caso senza attendere. Per posta elettronica, in forma sintetica: atto ricevuto e data di notifica, autorità procedente, eventuale difensore già nominato. L'esame preliminare non comporta oneri e serve a verificare l'insussistenza di conflitto di interessi.

Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale e non costituiscono parere professionale. La comunicazione allo Studio non interrompe né sospende i termini di legge.