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Aree di attività · Famiglia e persona

Diritto di famiglia e della persona

Separazione e divorzio, figli, rapporti patrimoniali, protezione delle persone fragili: è la materia in cui il diritto tocca più da vicino la vita di chi lo attraversa, e richiede misura nelle parole quanto precisione negli atti.

Separazione e divorzio

Quando fra i coniugi vi è accordo, la via è quella consensuale: le condizioni — figli, assegni, casa familiare, rapporti patrimoniali — vengono definite in un unico atto, anche mediante negoziazione assistita dagli avvocati (d.l. n. 132/2014), senza necessità di comparire in tribunale. Quando l'accordo manca, si procede in via giudiziale: il rito in materia di famiglia (art. 473-bis ss. c.p.c.) consente oggi di proporre nello stesso giudizio la domanda di separazione e quella di divorzio, con provvedimenti provvisori che regolano da subito la vita della famiglia.

Dove l'accordo è possibile, costa meno del conflitto e dura più a lungo. Dove non è possibile, o non è opportuno, si procede in giudizio.

Figli: affidamento, mantenimento, casa familiare

La regola legale è l'affidamento condiviso: entrambi i genitori conservano la responsabilità sulle decisioni di maggiore interesse, mentre vengono disciplinati collocamento, tempi di permanenza e contributo al mantenimento, secondo il principio di proporzionalità rispetto ai redditi di ciascuno (art. 337-ter c.c.). L'assegnazione della casa familiare segue l'interesse dei figli, non la proprietà dell'immobile. La stessa disciplina si applica ai figli nati fuori dal matrimonio: per regolare affidamento e mantenimento non occorre alcuna separazione, basta il ricorso al tribunale.

Modifica delle condizioni e inadempimenti

Le condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio non sono immutabili: la perdita del lavoro, un trasferimento, la formazione di una nuova famiglia, la crescita dei figli sono circostanze che possono giustificarne la revisione, su ricorso al tribunale. Sul versante opposto, l'assegno stabilito e non versato è un credito munito di titolo: può essere recuperato con l'esecuzione forzata, e nei casi previsti il giudice può disporre garanzie o il pagamento diretto da parte del datore di lavoro dell'obbligato.

Convivenze di fatto e unioni civili

La l. n. 76/2016 ha dato disciplina alle unioni civili e alle convivenze di fatto: diritti del convivente, contratti di convivenza per regolare i rapporti patrimoniali, scioglimento dell'unione. Anche fuori dal matrimonio esistono strumenti per definire in modo ordinato la fine di una relazione, soprattutto quando vi sono figli o beni acquistati insieme.

Protezione della persona: amministrazione di sostegno e tutele

Per la persona che, per età, malattia o disabilità, non è più in grado di provvedere ai propri interessi, l'ordinamento appresta l'amministrazione di sostegno (art. 404 ss. c.c.): il giudice tutelare nomina un amministratore — spesso un familiare — con poteri calibrati sulle effettive necessità, dalla gestione del conto alle decisioni di cura. Il ricorso può essere proposto anche dai familiari, e nei casi più gravi restano gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione. Rientrano nella materia anche gli ordini di protezione contro gli abusi familiari (art. 342-bis c.c.), che nei casi di urgenza consentono di ottenere l'allontanamento dalla casa familiare di chi tiene condotte pregiudizievoli.

Patrocinio a spese dello Stato

Nelle cause di famiglia — separazioni, divorzi, procedimenti sui figli, amministrazioni di sostegno — chi si trova al di sotto della soglia di reddito fissata dalla legge ha diritto all'assistenza di un difensore con onere a carico dello Stato. Lo Studio è iscritto negli elenchi tenuti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo; la sussistenza dei requisiti viene verificata in sede di esame preliminare del caso.

Come procede lo Studio

Esame dei documenti e della situazione familiare e patrimoniale, ricerca della soluzione concordata quando è possibile e conveniente, giudizio quando non lo è, fino all'esecuzione dei provvedimenti ottenuti. La materia impone riservatezza assoluta: quanto riferito allo Studio è coperto dal segreto professionale.

Rappresentare il caso allo Studio

Il caso può essere rappresentato per posta elettronica, in forma sintetica: nominativo dell'altra parte, situazione (separazione, divorzio, figli, amministrazione di sostegno), eventuali provvedimenti o accordi già esistenti. L'esame preliminare non comporta oneri e serve a verificare l'insussistenza di conflitto di interessi.

Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale e non costituiscono parere professionale. La comunicazione allo Studio non interrompe né sospende i termini di legge.